Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Costituzione ed acquisto dei diritti

Dispositivo

Art. 2.

Costituzione ed acquisto dei diritti


1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante


brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale.


2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di


utilita', le nuove varieta' vegetali.


3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le


topografie dei prodotti a ((semiconduttori)).


4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni


distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.


5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione


ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.



Ratio Legis


Spiegazione