Art. 2. Codice proprietà industriale
Costituzione ed acquisto dei diritti
Dispositivo
Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante
brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di
utilita', le nuove varieta' vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a ((semiconduttori)).
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni
distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione
ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
Ratio Legis
Spiegazione