Art. 20. Codice proprietà industriale
Diritti conferiti dalla registrazione
Dispositivo
Diritti conferiti dalla registrazione
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti
o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.
3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che
mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Ratio Legis
Spiegazione