Art. 29. Codice proprietà industriale
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Oggetto della tutela
Dispositivo
Art. 29.
Oggetto della tutela
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di
origine che identificano un paese, una regione o una localita', quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
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