Art. n°
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Art. 95. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Contraffazione

Dispositivo

Art. 95.

Contraffazione


1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti


esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per interposta persona:


a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della


topografia;


b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un


prodotto a semiconduttori;


c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di


commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.


2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la


distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.


3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 e' consentita la prosecuzione


dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.



Ratio Legis


Spiegazione