Art. 95. Codice proprietà industriale
Contraffazione
Dispositivo
Contraffazione
1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti
esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per interposta persona:
a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della
topografia;
b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un
prodotto a semiconduttori;
c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di
commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la
distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 e' consentita la prosecuzione
dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.
Ratio Legis
Spiegazione