Art. n°
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Art. 177. Codice proprietà industriale

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Legittimazione all'opposizione

Dispositivo

Art. 177.

Legittimazione all'opposizione


1. Sono legittimati all'opposizione:


a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con


efficacia nello Stato da data anteriore;


b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di


registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza;


c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;


d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.



Ratio Legis


Spiegazione