Art. n°
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Art. 187. Codice proprietà industriale

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Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa

Dispositivo

Art. 187.

Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa


1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con


cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:


a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170,


comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita';


b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di


marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;


c) registrazioni;


d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo


179, comma 2;


e) rinnovazioni;


f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e


trascrizioni avvenute.


(( f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a


seguito di opposizione; ))


(( f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5. ))


2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre


quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.


3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno


alfabetici per titolari, numerici e per classi.



Ratio Legis


Spiegazione