Art. n°
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Art. 202. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Albo dei consulenti

Dispositivo

Art. 202.

Albo dei consulenti


1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di


persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi puo' essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.


2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente



Ratio Legis


Spiegazione