Art. 202. Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
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Albo dei consulenti
Dispositivo
Art. 202.
Albo dei consulenti
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di
persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi puo' essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.
2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente
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Spiegazione