Art. 242. Codice proprietà industriale
Durata della privativa
Dispositivo
Durata della privativa
1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si
applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del D.LGS. 3 novembre 1998, n. 455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del
D.LGS. 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
((2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il
mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all'articolo 25 del D.LGS. 3 novembre 1998, n. 455.))
Ratio Legis
Spiegazione