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Art. 245 Codice proprietà industriale

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Disposizioni procedurali

Dispositivo

Art. 245

Disposizioni procedurali


1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e


le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.


((2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui


all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al D.LGS. 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza)).


((3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di


cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al D.LGS. 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore)).


4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la


funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.


5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195,


196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.


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AGGIORNAMENTO (6)


La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 112 (in


G.U. 1a s.s. 30/04/2008, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in vigore".


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AGGIORNAMENTO (7)


La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 123 (in


G.U. 1a s.s. 6/5/2009, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore".



Ratio Legis


Spiegazione