Art. n°
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Art. 329. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale.

Dispositivo

Art. 329.

(Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale).


Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.


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Ratio Legis


Spiegazione