Art. 332. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale.
Dispositivo
Art. 332.
Reintegrazione nella ((responsabilita' genitoriale)).
Il giudice puo' reintegrare nella ((responsabilita' genitoriale)) il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
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