Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 372. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Investimento di capitali.

Dispositivo

Art. 372.

(Investimento di capitali).


I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:


1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;


2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;


3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;


4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, puo' autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.



Ratio Legis


Spiegazione