Art. n°
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Art. 378. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Atti vietati al tutore e al protutore.

Dispositivo

Art. 378.

(Atti vietati al tutore e al protutore).


Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.


Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.


Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.


Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.



Ratio Legis


Spiegazione