Art. 524. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.
Dispositivo
Art. 524.
(Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori).
Se taluno rinunzia, benche' senza frode, a un'eredita' con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredita' in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione