Art. 527. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sottrazione di beni ereditari.
Dispositivo
Art. 527.
(Sottrazione di beni ereditari).
I chiamati all'eredita', che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredita' stessa, decadono dalla facolta' di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione