Art. n°
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Art. 527. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sottrazione di beni ereditari.

Dispositivo

Art. 527.

(Sottrazione di beni ereditari).


I chiamati all'eredita', che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredita' stessa, decadono dalla facolta' di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.



Ratio Legis


Spiegazione