Art. n°
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Art. 627. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Disposizione fiduciaria.

Dispositivo

Art. 627.

(Disposizione fiduciaria).


Non e' ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realta' riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.


Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non puo' agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.


Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.



Ratio Legis


Spiegazione