Art. n°
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Art. 630. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Disposizioni a favore dei poveri.

Dispositivo

Art. 630.

(Disposizioni a favore dei poveri).


Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.


La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non puo' o non vuole accettare l'incarico.



Ratio Legis


Spiegazione