Art. n°
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Art. 725. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prelevamenti.

Dispositivo

Art. 725.

(Prelevamenti).


Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.


I prelevamenti, per quanto e' possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualita' di quelli che non sono stati conferiti in natura.



Ratio Legis


Spiegazione