Art. n°
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Art. 726. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Stima e formazione delle parti.

Dispositivo

Art. 726.

(Stima e formazione delle parti).


Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.


Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.



Ratio Legis


Spiegazione