Art. 726. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Stima e formazione delle parti.
Dispositivo
Art. 726.
(Stima e formazione delle parti).
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione