Art. 804. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Termine per l'azione.
Dispositivo
Art. 804.
(Termine per l'azione).
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((...)) ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)).
Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione