Art. 807. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della revocazione.
Dispositivo
Art. 807.
(Effetti della revocazione).
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione