Art. n°
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Art. 807. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti della revocazione.

Dispositivo

Art. 807.

(Effetti della revocazione).


Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.


Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.



Ratio Legis


Spiegazione