Art. 984. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Frutti.
Dispositivo
Art. 984.
(Frutti).
I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto.
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione