Art. n°
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Art. 987. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Miniere, cave e torbiere.

Dispositivo

Art. 987.

(Miniere, cave e torbiere).


L'usufruttuario gode delle cave e torbiere gia' aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facolta' di aprirne altre senza il consenso del proprietario.


Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.


Se il permesso e' stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennita' corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.



Ratio Legis


Spiegazione