Art. 1125. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.
Dispositivo
Art. 1125.
(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai).
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione
