Art. n°
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Art. 1240. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo.

Dispositivo

Art. 1240.

(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).


Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.



Ratio Legis


Spiegazione