Art. 1240. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo.
Dispositivo
Art. 1240.
(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione