Art. 1241. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Estinzione per compensazione.
Dispositivo
Art. 1241.
(Estinzione per compensazione).
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
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Codice Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione