Art. 1303. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Confusione.
Dispositivo
Art. 1303.
(Confusione).
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione