Art. n°
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Art. 1303. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Confusione.

Dispositivo

Art. 1303.

(Confusione).


Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.


Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.



Ratio Legis


Spiegazione