Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1312. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pagamento separato dei frutti o degli interessi.

Dispositivo

Art. 1312.

(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).


Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.



Ratio Legis


Spiegazione