Art. 1312. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pagamento separato dei frutti o degli interessi.
Dispositivo
Art. 1312.
(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione