Art. n°
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Art. 1505. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritti costituiti dal compratore sulla cosa.

Dispositivo

Art. 1505.

(Diritti costituiti dal compratore sulla cosa).


Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma e' tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purche' abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.



Ratio Legis


Spiegazione