Art. 1508. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Vendita separata di cosa indivisa.
Dispositivo
Art. 1508.
(Vendita separata di cosa indivisa).
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non puo' valersi della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione