Art. 1543. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Forme.
Dispositivo
Art. 1543.
(Forme).
La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita'.
Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione