Art. n°
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Art. 1543. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Forme.

Dispositivo

Art. 1543.

(Forme).


La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita'.


Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.



Ratio Legis


Spiegazione