Art. 1544. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obblighi del venditore.
Dispositivo
Art. 1544.
(Obblighi del venditore).
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione