Art. 1637. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Accollo di casi fortuiti.
Dispositivo
Art. 1637.
(Accollo di casi fortuiti).
L'affittuario puo', con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione