Art. 1644. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Accrescimenti e frutti del bestiame.
Dispositivo
Art. 1644.
(Accrescimenti e frutti del bestiame).
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.
Il letame pero' deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione