Art. 2104. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diligenza del prestatore di lavoro.
Dispositivo
Art. 2104.
(Diligenza del prestatore di lavoro).
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione