Art. n°
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Art. 2164. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nozione.

Dispositivo

Art. 2164.

(Nozione).


Nella colonia parziaria il concedente ed uno o piu' coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attivita' connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.


La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili e' stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.



Ratio Legis


Spiegazione