Art. n°
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Art. 2168. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Morte di una delle parti.

Dispositivo

Art. 2168.

(Morte di una delle parti).


La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.


In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.



Ratio Legis


Spiegazione