Art. 2168. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Morte di una delle parti.
Dispositivo
Art. 2168.
(Morte di una delle parti).
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione