Art. 2274. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento.
Dispositivo
Art. 2274.
(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).
Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione