Art. 2277. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Inventario.
Dispositivo
Art. 2277.
(Inventario).
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione