Art. n°
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Art. 2277. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Inventario.

Dispositivo

Art. 2277.

(Inventario).


Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.


I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.



Ratio Legis


Spiegazione