Art. n°
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Art. 2338. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligazioni dei promotori.

Dispositivo

Art. 2338.

(( (Obbligazioni dei promotori). ))


((I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa'.


La societa' e' tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa' o siano state approvate dall'assemblea.


Se per qualsiasi ragione la societa' non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.))



Ratio Legis


Spiegazione