Art. n°
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Art. 2340. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Limiti dei benefici riservati ai promotori.

Dispositivo

Art. 2340.

(( (Limiti dei benefici riservati ai promotori). ))


((I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.


Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.))



Ratio Legis


Spiegazione