Art. n°
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Art. 2621-bis Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fatti di lieve entita'.

Dispositivo

Art. 2621-bis

(( (Fatti di lieve entita'). ))


((Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.


Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.))



Ratio Legis


Spiegazione