Art. 2621-ter Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Non punibilita' per particolare tenuita'.
Dispositivo
Art. 2621-ter
(( (Non punibilita' per particolare tenuita'). ))
((Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis)).
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione