Art. n°
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Art. 2692. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti.

Dispositivo

Art. 2692.

(Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti).


La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalita' stabilite dall'art. 2654.


Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.



Ratio Legis


Spiegazione