Art. 2693. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Trascrizione del pignoramento e del sequestro.
Dispositivo
Art. 2693.
(Trascrizione del pignoramento e del sequestro).
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO SESTO
Ratio Legis
Spiegazione