Art. 2746. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Distinzione dei privilegi.
Dispositivo
Art. 2746.
(Distinzione dei privilegi).
Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
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