Art. 2748. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche.
Dispositivo
Art. 2748.
(Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche).
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO SESTO
Ratio Legis
Spiegazione
