Art. n°
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Art. 2910. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Oggetto dell'espropriazione.

Dispositivo

Art. 2910.

(Oggetto dell'espropriazione).


Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.


Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.



Ratio Legis


Spiegazione