Art. 2911. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Beni gravati da pegno o ipoteca.
Dispositivo
Art. 2911.
(Beni gravati da pegno o ipoteca).
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo' pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non puo' parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
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Spiegazione