Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2911. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Beni gravati da pegno o ipoteca.

Dispositivo

Art. 2911.

(Beni gravati da pegno o ipoteca).


Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo' pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non puo' parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.


La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.



Ratio Legis


Spiegazione