Art. 115. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Disponibilita' delle prove.
Dispositivo
Art. 115.
(( (Disponibilita' delle prove). ))
((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza)).
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione