Art. n°
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Art. 115. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Disponibilita' delle prove.

Dispositivo

Art. 115.

(( (Disponibilita' delle prove). ))


((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.


Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza)).



Ratio Legis


Spiegazione